MOBBING E VESSAZIONI SUL POSTO DI LAVORO:
COME DIFENDERSI
Di Emilio Pagani sul n°10 di "Dibase"/www.mercatiesplosivi.com/dibase
Sistematiche forme di alienazione e sopruso non sono novità all'interno di
fabbriche ed uffici. I meccanismi dell'efficienza, meritocrazia o del bastone e
della carota prevedono in tutti gli organigrammi ruoli fissi: lavoratori buoni
(premiati come nelle favole) e dipendenti ghettizzati. E' il tragico destino al
quale ribelli ed indisciplinati di ogni genere si trovano a vivere a buon
esempio di tutti gli altri lavoratori. Tra le recenti cronache nazionali dal
mondo del lavoro il gruppo di circa 40 lavoratori confinati nel reparto L.a.f.
dell'ILVA di Taranto Di regola il lavoratore o la lavoratrice poco disponibile,
flessibile o accondiscendente viene emarginato dalla logica premiale della
famiglia-azienda. Spesso l'emarginato/a è circondato/a da un'atmosfera poco
socievole se non ostile creata dai capi e dagli stessi compagni di lavoro in
carriera o timorosi di esser malvisti. Dagli inizi degli anni 80 i sociologi del
lavoro del nord Europa (Heinz Leymann - Svezia) hanno coniato il temine MOBBING
per definire le premeditate azioni di isolamento socio-lavorativo e vessazione
(mobbizzazione). Studi svolti nel mondo del lavoro stimano nel 4% le vittime di
mobbing in Italia. La percentuale di lavoratori coinvolti è dunque
rilevantissima (circa 800 mila lavoratori in Italia). Gli studi del Prof. Harald
Ege (associazione Prima- Bologna) hanno rivelato che 6 mesi di trattamento
ostile inducono nel soggetto mobbizzato un concreto stato di malessere psico
fisico: crisi d'ansia, attacchi di panico e depressione tra i sintomi più
diffusi e comuni. E' riduttivo paragonare il soggetto mobbizzato al Fantozzi del
2000. Il soggetto mobbizzato è un bersaglio umano di premeditati attacchi e
spesso un soggetto che non subisce passivamente come il celebre personaggio
cinematografico. La vittima non sceglie il suo ruolo ma è scelta dal mobber.
Limitando la mie osservazioni all'esperienza personale ho notato che le azioni
vessatorie sono dirette verso lavoratori/trici sindacalizzati non
particolarmente ligi ai meccanismi della concertazione, della flessibilità,
della svendita del salario e dei diritti o della semplice cieca obbedienza
aziendale Anche soggetti dalla personalità e convincimenti filo aziendali o capi
possono essere oggetto, a volte, di mobbing nel momento in cui la Direzione del
Personale decide di ridimensionare alcune attività o ricattarli. Spesso è
interesse del datore di lavoro impostare un clima difficile ed ostile in azienda
per liberarsi di lavoratori in eccesso. Anche fittizi meccanismi di competizione
personale e carriera innescano mobber. Ritengo che il terrore in ufficio sia
voluto e premeditato. Il mobber investe tempo, energie e denaro nel pianificare
le nefaste azioni mobbizzanti. Altro capitolo è quello dei ricatti e delle
molestie sessuali che rappresentano a loro volta fattore scatenate di azioni
umilianti. Il fine non è l'allontanamento dall'azienda ma far cedere la vittima
alle volontà e desideri del mobber. Le azioni di mobbizzazione seguono una
ferrea meschina logica: isolamento, demansionamento, pubbliche umiliazioni,
continue verifiche e controlli, provvedimenti disciplinari pretestuosi,
trasferimenti, regolamenti applicati rigidamente ed in modo repentino, etc.
Tutto ciò non ha nulla a che fare con il rapporto di lavoro ma è una deliberata
ed arbitraria scelta del mobber di infierire sulla vittima. Il contratto di
lavoro prevede che il lavoratore offra le sua prestazioni in cambio di un
salario ed ogni azione del datore di lavoro o capo che lo trasformi in un
fenomeno da baraccone o oggetto di ricatto sessuale è chiaramente illegittima.
Sotto il profilo legale la vittima può chiedere risarcimento del danno al
padrone-mobber e contestualmente la reintegrazione a mansioni originarie. Spesso
il soggetto mobbizzato subisce forme di pressione psicologica in completo
isolamento e reso impotente da regolamenti e contratti aziendali. Provare
un'accusa di molestia o mobbing senza compromettere il rapporto fiduciario con
il datore di lavoro è argomento spinoso: il rapporto di lavoro dipendente
prevede meccanismi di FEDELTA' e di SUBORDINAZIONE che impediscono, nei fatti,
al lavoratore/trice mobbizzato di reagire senza intaccare il rapporto
fiduciario. L'onere della prova in merito a discriminazioni o persecuzioni
spetta alla vittima. La frustrazione, sintomi depressivi, la perdita di lucidità
mentale e di coordinamento in seguito alle continue e protratte persecuzioni
rendono ancor più difficile la pianificazione e la raccolta delle prove in
ambienti che si fanno sempre più ostili ed omertosi. Negli uffici così come nei
reparti il timore dei colleghi di esser accomunati al mobbizzato e di ricevere
anch'essi ritorsioni e commenti ostili da parte dei capi rende impossibile la
raccolta di fondamentali testimonianze o documenti. Mentre il lavoratore/trice
accumula un danno psichico sempre più devastante diminuiscono di pari passo le
capacità reattive e di difesa del mobbizzato Anche dove esistono delegati
sindacali, RLS, o RSA non venduti alle logiche aziendali del profitto
difficilmente si trovano soggetti con la sensibilità e la capacità di
comprendere il disagio psichico ed i traumi subiti dal lavoratore/trice vessato.
Presi dallo sconforto e disperazione le vittime da mobbing rassegnano le
dimissioni o vengono licenziati perché risultano, dopo mesi di soprusi,
caratteriali e non compatibili con le attività aziendali. Le strutture di
controllo preposte all'assistenza e cura dei lavoratori presenti all'interno
delle fabbriche (Medico Competente, Medicina del Lavoro) create allo scopo di
tutelare la salute dei lavoratori/trici sono nei fatti controllate dalla
Direzione Aziendale. Quasi certamente il lavoratore che denunci al Medico di
Fabbrica una malattia psichica o disagio da maltrattamento-mobbing viene
inviato, piuttosto che ad un consulente per opportuna terapia e indagine del
malessere, ad una visita di idoneità al lavoro. Il Medico di Fabbrica dovrebbe
invece indagare sulle cause del malessere fisico o psicologico e proporre, se
necessarie, cure mediche. Nel caso non disponesse delle competenze può chiedere
un consulto ai servizi di Medicina del Lavoro. Nei fatti il Medico Competente
non assume decisioni che possano evidenziare le responsabilità datoriali e si
trasforma in un ulteriore ostacolo per la vittima. Le visite di idoneità possono
trasformarsi in sopruso finalizzato ad intimidire il lavoratore/trice ed indurlo
alle dimissioni.
Come difendersi:
Per quanto scritto far desistere il
mobber dai suoi malsani e persecutori scopi significa sostanzialmente farlo
desistere dalla missione o scopo che si è scelto o che gli hanno assegnato. Il
perverso meccanismo fa parte delle regole non scritte di dirigenti e Direzioni
del Personale. Alla vittima, isolata e martoriata, non rimane che intraprendere
le vie legali chiedendo un risarcimento per danni e denunciare i mobber per
lesioni (art.582 c.p.) L'art.2087 c.c. obbliga inoltre il datore di lavoro ad
adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale del prestatore di lavoro. Anche la legge 626/94 - legge
sulla sicurezza- prevede che il datore di lavoro tuteli l'integrità psico-fisica
del dipendente. Nelle vicende di mobbing dirigenti e capi sono la causa del
danno psichico . Diffidare in forma scritta la Direzione Aziendale, il Medico
Competente ed il Mobber dal proseguire con atteggiamenti lesivi può costituire
un utile strumento per l'auto-tutela e per costruire una valida documentazione
utile a definire le responsabilità in sede di risarcimento dei danni. Trattenere
inoltre tutta la documentazione medica e le cure seguite, i provvedimenti
disciplinari, trasferimenti, cambi di mansione, etc. Appuntare su un'agenda
tutti i soprusi a cui si è sottoposti può rivelarsi quanto mai provvidenziale
per provare la malafede del mobber ed i suoi intenti persecutori.
Utili
riferimenti:
Milano, 18 gennaio 2000 /RSA USI-AIT Bull Compuprint Milano /Email: pagani_emilio@iol.it