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CONTRATTO INTEGRATIVO
D’ISTITUTO
IN MATERIA
DI RELAZIONI SINDACALI
L'anno 2002, il mese di Febbraio, il giorno 20 in Cagliari., presso il
Liceo Classico “G.M. Dettori”, in via Cugia,2 tra:
- Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Dimitri
- La R.S.U. dell’Istituto
Dott.ssa Piera Santona e Prof. Pietro Pili
VISTA la legge n. 300/1970;
VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’articolo 1 della legge n. 6 del 24 marzo 1999;
VISTO il CCNL 1998-2001 del personale del comparto scuola; in
particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19;
VISTO il CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, in particolare
gli artt. 3, 4 e 13;
VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente
criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo
ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di
sciopero;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali,
nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità,
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, si stipula il
seguente contratto integrativo
d’istituto relativo all’area delle relazioni sindacali.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il
personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato
che determinato - in servizio presso l’istituzione scolastica.
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva e successiva;
b) partecipazione;
c) contrattazione integrativa d’istituto;
d) conciliazione.
ART. 3 - STRUMENTI
I modelli relazionali si realizzano attraverso i
seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva: attraverso
specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
c) contrattazione integrativa d’istituto: attraverso
la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6
del CCNL 1998/2001 del 26/05/99, così come integrato e modificato dall’art. 3
del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001;
d) conciliazione: attraverso clausole di
raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE
DELLE DELEGAZIONI
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni
sono:
-
per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
-
per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette
all’interno dell’istituzione
scolastica; le OO.SS. territoriali
firmatarie del CCNL.
TITOLO II - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 5 - INFORMAZIONE
PREVENTIVA
Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando
l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici dell’istituto;
b) modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo
d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del
personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alla
succursale; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità relative all'organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale docente, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché
i criteri per l'individuazione del personale ATA e docente da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto.
l) criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
L'informazione è fornita in appositi incontri, da
concordare tra le parti.
Nel primo mese dell'anno scolastico il Dirigente
concorda un calendario di incontri in cui fornire l’informazione.
La documentazione scritta sarà consegnata almeno
sette giorni prima di ogni incontro.
ART. 6 - INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Il Dirigente fornirà informazione circa
l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e
funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere
organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
Per acquisire ulteriori elementi circa il
funzionamento dell’istituzione scolastica il Dirigente metterà inoltre a
disposizione delle RSU ed dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla
contrattazione il piano dell’offerta formativa .
Copia dei prospetti analitici relativi alla
distribuzione del fondo dell’istituzione scolastica, indicanti i nominativi, le
attività, gli impegni orari e i relativi importi lordi deve essere affissa
all’albo ai sensi della CM 243/1999 e
consegnata alle RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione,
non costituendo ciò violazione della privacy.
ART. 7 - ESAME CONGIUNTO
Ciascuno dei soggetti firmatari del presente
contratto, ricevuta l’informazione preventiva, può chiedere - entro 48 ore
dalla conclusione dell’incontro, un esame congiunto sulle seguenti materie:
a) proposta di formazione delle classi e di
determinazione degli organici;
b) criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento.
In detto incontro le parti verificano la possibilità
di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 7 giorni, o in
altro termine da concordarsi.
Durante tale periodo le parti non assumono
iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un’intesa; in caso
di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse
posizioni.
ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce
l'informazione successiva:
a) nominativi del personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto entro
il 30 novembre di ogni anno;
b) criteri di individuazione e
modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative,
nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni entro 30 giorni dalla approvazione del progetto;
c) verifica dell’attuazione
della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse l'informazione è fornita in appositi incontri.
ART. 9 - CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge sulle seguenti materie:
a) modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell'offerta formativa;
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge 146/1990 (Norme sullo Sciopero nei servizi pubblici
essenziali);
d) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni alla
succursale; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
ritorni pomeridiani;
f) modalità relative all'organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale docente, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché
i criteri per l'individuazione del personale ATA e docente da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto;
g) criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi
comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione
alle diverse professionalità presenti nella scuola.
h) la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica di
cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo
sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione
fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato
art. 43 del CCNL 26.5.1999;
i)la misura dei compensi al personale ATA per le
attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni
miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
l) la misura dei compensi da corrispondere al
personale docente - non più di due unità
- della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo
continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando
quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro
il 30 settembre.
ART. 10 - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE
Gli incontri, che si tengono a richiesta di una
delle Parti, vengono fissati entro dieci giorni dalla richiesta in data e luogo
concordati.
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne
cura la diffusione.
I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo
della RSU ed a quello sindacale. Il Dirigente ne curerà l'affissione all'albo
d’istituto informandone il personale.
ART. 11 - TEMPI DELLA TRATTATIVA
Le piattaforme per la contrattazione integrativa
sono presentate almeno 7 giorni prima della scadenza del contratto che si
intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto.
La richiesta di avvio della contrattazione deve
essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a
partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta
formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
Durante l'intera fase della contrattazione le parti
non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta
salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di
particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle
OO.SS. ammessi al tavolo negoziale (art.4,CCNL 2000/2001).
Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in
tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che
la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
Ad ogni prima convocazione relativa ad un
determinato argomento il Dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS.
territoriali; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà
comunicazione solo agli assenti.
Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora,
durata e ordine del giorno degli incontri.
ART. 12 - SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE
Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei
lavori, ogni incontro sarà coordinato, a rotazione, dalla parte pubblica e
dalla RSU.
Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito
verbale.
ART. 13 – CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Tra il Dirigente scolastico e le R.S.U. viene
concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle
materie di
cui all’art. 6 del C.C.N.L. 1998-2001:
nel mese di settembre:
-
Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
-
Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
-
Adeguamento degli organici del personale;
-
Assegnazione del personale alla succursale;
-
Assegnazione dei docenti alle classi e attività.
nel mese di ottobre:
-
Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di istituto;
-
Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti,
convenzioni ed accordi;
-
Criteri per la fruizione di permessi sull’aggiornamento;
-
Utilizzazione dei servizi sociali;
-
Sicurezza nei luoghi di lavoro.
nel mese di gennaio:
-
Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA.
nel mese di febbraio:
-
Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto.
ART. 14 - PROTOCOLLI DI INTESA
Al fine di condividere la responsabilità delle
decisioni, sarà possibile sottoscrivere protocolli d’intesa, tra l’altro sulle
seguenti materie:
a) godimento
delle ferie (comprese le modalità di fruizione delle 6 giornate lavorative per
il personale docente durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica);
b)
concessione dei permessi brevi;
c)
fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
ART. 15 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie sull'interpretazione dei
contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10
giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia
retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d’istituto il nuovo
contratto.
ART. 16 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro i primi 15 giorni dall’inizio della
contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette.
ART. 17 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
In caso di controversie tra la parte pubblica e le
RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito
un tentativo di conciliazione.
Tale procedura di raffreddamento si deve di
necessità concludere in tempo ragionevole e comunque non oltre un mese
dall’insorgere della controversia.
TITOLO III - AGIBILITA’ SINDACALE
18 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
A richiesta ,dovrà essere consegnata alle RSU copia
di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo d’istituto.
Il Dirigente assicurerà altresì la tempestiva
trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU o agli albi.
ART. 19 - ALBO SINDACALE RSU
Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in
ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro
attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale
e del lavoro.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo
accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del
personale in servizio nella scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU,
assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del
Dirigente.
ART. 20 - ALBO SINDACALE DELLE OO.SS.
Nella sede centrale dell’istituto e nella succursale
alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo
accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del
personale in servizio nella scuola.
Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di
affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.
I rappresentanti sindacali formalmente accreditati
dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva
autorizzazione del Dirigente, assumendosene la relativa responsabilità.
ART. 21 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Alle RSU è consentito:
- di comunicare con il personale della scuola
libero da impegni di servizio;
-
l'uso gratuito del telefono, del fax,
e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso
l'utilizzo della posta elettronica e
delle reti telematiche per motivi connessi alla loro funzione e previa
informazione al Dirigente scolastico. Le telefonate e l’utilizzo di Internet
sarà annotato su apposito registro a cura delle R.S.U.
-
l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la
raccolta del materiale sindacale.
ART. 22 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE
OO.SS.
Le strutture sindacali territoriali possono inviare
- alla RSU, al proprio rappresentante, all’albo sindacale – comunicazioni e/o
materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta
elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.
Per motivi di carattere sindacale, alla R.S.U. è
consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio di
entrambi esclusivamente per stabilire la data ed ora per l’analisi del
problema.
Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno
delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione
alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come
previsto dal D.L.vo 626/1994. In caso di controversie tra lavoratori e
Dirigente, i primi possono rivolgersi alle R.S.U. per tentare una
conciliazione.
Solo in mancanza di accordo saranno promosse le
opportune iniziative sindacali.
ART. 23 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
I membri delle RSU, per l’espletamento del proprio
mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi
sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti
complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ
del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999. La fruizione dei permessi sindacali
è comunicata formalmente al Dirigente:
a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si
tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro
spettanza.
La comunicazione va resa, salvo casi eccezionali,
almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso.
La concessione dei permessi si configura come un
atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio
(fermo restando quanto previsto per i servizi minimi in caso di sciopero, legge
146/90).
ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI
Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS.
hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di
informazione preventiva e successiva.
Le RSU e OO.SS. abilitate alla contrattazione
integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum
tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.
La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a
conoscenza delle altre OO.SS.
Il Dirigente assicura l’informazione a tutto il
personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione
locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
TITOLO IV – ADEMPIMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E DI SCIOPERI
ART. 25 – ASSEMBLEA
SINDACALE
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione
alle assemblee, espressa in forma scritta, entro le ore 13 del terzo giorno
lavorativo antecedente l’assemblea, dal personale che intende parteciparvi
durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte
ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono
tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori
adempimenti.
ART. 26 -
ADESIONE ALLO SCIOPERO
In caso di sciopero per il personale docente non
sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il
Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, tramite circolare, le modalità
di funzionamento o la sospensione del servizio.
Il diritto di sciopero del personale ATA deve
conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da
garantire secondo l’art.2 della legge 146/90.
TITOLO V: SERVIZI
MINIMI IN CASO
DI SCIOPERO.
ART. 27 – In caso di adesione totale del Personale
ATA allo sciopero i servizi essenziali devono essere garantiti esclusivamente
in presenza delle particolari e specifiche situazioni di cui ai seguenti articoli.
ART. 28 - SCRUTINI
E VALUTAZIONI FINALI
Per garantire le prestazioni indispensabili allo
svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione
degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali: un assistente amministrativo ed un collaboratore
scolastico secondo le necessità.
ART. 29 - ESAMI FINALI
Per garantire le prestazioni indispensabili allo
svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali è
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: un assistente
amministrativo, un assistente tecnico ed un collaboratore scolastico secondo le
necessità..
ART. 30 –
GARANZIA DEL PAGAMENTO
DEGLI STIPENDI DEL
PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO.
Per garantire il pagamento degli stipendi al
personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la
presenza delle seguenti figure professionali: il Direttore dei servizi
amministrativi, un assistente amministrativo ed un collaboratore scolastico
secondo le necessità.
ART.31 – SERVIZI MINIMI: INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE INTERESSATO.
Si procede all’individuazione del Personale A.T.A.
da adibire alla prestazione dei servizi minimi, previsti in caso di sciopero, almeno 5 gg. prima dello
sciopero stesso. Si procederà a tale individuazione seguendo nell’ordine i seguenti criteri:
-
Eventuale disponibilità ;
-
Sorteggio. attuando comunque una rotazione.
TITOLO VI: NORME
FINALI
ART. 32 – VERIFICA
DELL’ACCORDO
I soggetti firmatari del presente contratto hanno
titolo a richiedere la verifica del suo stato di attuazione.
Al termine della verifica il contratto potrà essere
modificato previa intesa tra le parti.
ART. 33 – DECORRENZA
E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova
negoziazione. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o
integrazioni, a richiesta di una delle
Parti, anche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Gli
effetti del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione.
Cagliari, 20/02/2002 .
Letto, firmato, sottoscritto
I
componenti la R.S.U.:
Il Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Piera Santona
Prof. Antonio Dimitri
Prof.
Pietro Pili
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