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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
RELATIVO ALL’AREA DEL PERSONALE
L'anno 2003 , il mese di giugno, il giorno 12
in Cagliari., presso il
Liceo Classico “G.M. Dettori”, in via
Cugia,2 tra:
- Il Dirigente Scolastico prof. Antonio Dimitri
- La R.S.U. dell’Istituto
Dott.ssa Piera Santona e Prof. Pietro Pili
VISTA la legge n. 300/1970;
VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1 della legge n. 6 del 24 marzo 1999;
VISTO il CCNL 1998-2001 del personale del comparto
scuola; in particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19;
VISTO il CCNI del 31/08/99;
VISTO il CCNL relativo al biennio economico
2000/2001, in particolare gli artt. 3, 4 e 13;
VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro
7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre
1999 concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del
personale educativo
ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di
sciopero;
RITENUTO che nell’Istituto possano
e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA
fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali,
definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto
stabilito nel piano dell’offerta formativa tra la delegazione di Parte Pubblica
e la R.S.U. si stipula il seguente Contratto Integrativo d’Istituto relativo
all’Area del Personale.
PARTE GENERALE
ART. 1 - CAMPO
DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto è sottoscritto fra il
Dirigente Scolastico Prof. Antonio Dimitri in rappresentanza del Liceo Ginnasio
Statale "G.M.Dettori" di seguito
denominata "scuola" , la R.S.U.
eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del C.C.N.L. di comparto sulla base di quanto previsto dall'art.3
del CCNL stipulato il 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio2001-2002 e
dall' art. 6 del CCNL stipulato il 26 maggio 1999.
2. Gli effetti decorrono dalla
data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente
Contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti
normativi e/o contratti nazionali, qualora incompatibili.
3. Il presente
Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo
integrativo in materia.
4. Resta comunque salva la
possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative
e/o contrattuali o a richiesta di una delle Parti.
5. Il presente Contratto viene
predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 15 marzo 2001, dal CCNI
del 3 agosto 1999, dal CCNL del 26 maggio 1999, dal CCNL Scuola del 4 agosto
1995, dal D.L.vo 297/1994, dal D.L.vo 165/2001 e dalla Legge 300/1970.
6. Rispetto a quanto non espressamente precisato nel
presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è
costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente
contratto nella bacheca sindacale della scuola.
ART. 2 - PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE
ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. In caso di
controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto
le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, su
richiesta scritta di una di esse, contenente una sintetica descrizione dei
dati, s'incontrano entro cinque giorni presso la sede della scuola.
2. In caso di
mancato accordo, le parti fissano un nuovo incontro entro i dieci giorni
successivi e non intraprendono nel frattempo iniziative unilaterali.
PARTE PRIMA
PERSONALE DOCENTE
ART. 3 ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI
Il Dirigente
Scolastico forma le classi ed assegna i docenti dopo aver acquisito il parere
degli OO.CC. secondo i
seguenti criteri di massima:
Tenuto conto dell’importanza della continuità
didattica, il docente mantiene le classi dell’anno precedente se l’orario
corrispondente è pari ad almeno metà della cattedra;
Se il Dirigente Scolastico assegna un docente a
classi diverse da quelle attese per continuità o da quelle richieste, deve dare
adeguate motivazioni scritte all’interessato, il quale può presentare reclamo
entro cinque giorni da quando ha ricevuto la comunicazione: su di esso il Dirigente, sentita la RSU, decide nei successivi
cinque giorni.
ART. 4 – COMPLETAMENTO ORARIO
I
docenti con cattedra inferiore a 18 ore completano l’orario obbligatorio nelle
seguenti attività con ordine di priorità:
a) Supplenze brevi.
b) Attività integrative individuate dal Collegio nell'ambito del P.O.F.
Relativamente al punto a), nel caso di più
docenti a disposizione nella stessa ora, saranno assegnate secondo il seguente
ordine:
1. al fine di consentire la massima efficacia dell'azione didattica
sarà, comunque, data la precedenza ai docenti che
insegnano nella classe interessata dalla supplenza;
2. docente con maggior numero di ore a
disposizione;
ART. 5 – ORARIO DI
LAVORO
L’orario
massimo giornaliero di lavoro è di 8 (otto) ore comprensive delle ore
d’insegnamento e delle attività funzionali. Il limite delle 8 ore non opera
quando vengono effettuati scrutini quadrimestrali e
finali ed in caso di esami di qualunque natura. Le ore effettuate in eccedenza
alle 8 ore giornaliere andranno
scorporate dal conteggio del monte ore annuale (40+40).
ART. 6 – ORARIO DELLE
LEZIONI
Nella
formulazione dell’orario delle lezioni si tiene conto prioritariamente delle
esigenze didattiche e poi di un’equa distribuzione delle eventuali ore di intervallo (oltre quelle introdotte dal completamento
alle 18 ore) tra una lezione e la successiva.
ART. 7- ORARIO DELLE
RIUNIONI
Le riunioni degli organi collegiali saranno
indette precisando nella circolare di convocazione sia l’ora di apertura sia l'ora di chiusura delle
relative operazioni. Nel caso le ore di lavoro per riunioni di collegio e
colloqui con le famiglie superino la soglia delle 40 (quaranta), il docente
potrà non partecipare a tali attività o, in alternativa,
rendersi disponibile all'effettuazione delle ore eccedenti purchè remunerate
secondo le norme relative alle ore eccedenti per attività e/o aggiuntive funzionali
all'insegnamento, previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e compatibilmente
con le disponibilità finanziarie.
ART. 8 – ATTIVITA'
AGGIUNTIVE.
Il
Dirigente scolastico assegna le attività aggiuntive, di qualunque natura, con
lettera d’incarico in cui sono indicati l’oggetto, la
durata, l’impegno orario ed il compenso.
PARTE SECONDA
AREA DEL
PERSONALE ATA
PROCEDURE PER LA
DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE
DELLE ATTIVITA'
ART. 9 - RIUNIONE PROGRAMMATICA Dl INIZIO D'ANNO
Contestualmente
alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi
collegiali e precedentemente al confronto con la
R.S.U. il Dirigente scolastico, qualora
sia in servizio almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e comunque
non oltre il 30 ottobre, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi,
convoca la riunione programmatica d'inizio d'anno per conoscere proposte e
pareri e la disponibilità del personale in merito a:
a) organizzazione e funzionamento dei servizi
scolastici;
b) criteri per la distribuzione dei carichi di
lavoro;
c) articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità,
turnazioni, orario plurisettimanale ;
d) utilizzazione del personale;
e) individuazione delle attività aggiuntive da
retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
f) effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
g) individuazione delle chiusure prefestive della
scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il
recupero delle ore non lavorate.
Della
riunione viene redatto apposito verbale.
II Direttore
dei servizi generali e amministrativi formula quindi
una proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente scolastico per
la sua formale adozione. Sarà cura del Dirigente Scolastico sottoporre tale
piano all'attenzione delle R.S.U. al fine di formulare il contratto integrativo
d'istituto.
ART.
10 - INFORMAZIONE PREVENTIVA
Per
acquisire elementi sulle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica
e prima della data fissata per la contrattazione il
Dirigente scolastico, entro il 10 ottobre, deve far pervenire ai rappresentanti
della R.S.U. e delle OO.SS. una informazione
preventiva, con eventuale documentazione, sulle materie previste dall'art. 6
del CCNL/99, accompagnata da:
a) la comunicazione inerente l'orario di
apertura e chiusura dell'edificio scolastico e di apertura e chiusura degli
uffici;
b) iI
verbale della riunione programmatica d'inizio anno, con acclusa la proposta di
piano delle attività formulata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
c) il piano dell'offerta formativa.
Successivamente
all'informazione preventiva, ai sensi della normativa contrattuale vigente,
ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere l'apertura formale del tavolo negoziale.
ART.11 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
II Dirigente
scolastico, firmato il contratto con la R.S.U. e le OO.SS.:
-
adotta
il piano;
-
ne
dà pubblicità attraverso l'affissione all'albo della Scuola;
-
incarica
il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua puntuale attuazione.
-
ne
da copia alle R.S.U.
CRITERI E MODALITA' Dl ARTICOLAZIONE
DELL'ORARIO Dl LAVORO
ART. 12 - TURNAZIONE
L'organizzazione
del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione
scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione
di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto.
Tenuto conto
altresì che i1 lavoro straordinario non
può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività,
la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza
eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la
disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche
conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. L'adozione
dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso
all'istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante
garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.
Nei periodi di sospensione
dell'attività didattica, ad eccezione del periodo di effettuazione
degli scrutini e degli esami di stato, sarà effettuato di norma solo l'orario
di servizio antimeridiano salvo esigenze di servizio eccezionali. A richiesta
dell'interessato, per motivi familiari o personali, è possibile lo scambio del
turno di lavoro avvertendone preventivamente il D.S.G.A.
ART. 13- ORARIO FLESSIBILE
Una
volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione
scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare
l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare
l'entrata e l'uscita.
Potranno essere
prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con
le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal
restante personale.
I
dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali,
previste
dalle leggi 1204/71 - 903/77 - 104/92 e che ne facciano richiesta, andranno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla
scuola.
ART. 14 - ORARIO PLURISETTIMANALE
In
coincidenza di periodi di particolare intensità del
lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione
delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale
dell'orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52, comma 3
del CCNI citato nelle premesse. Tale modalità organizzativa
può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza
rispetto all'orario d'obbligo, preventivamente autorizzate e cumulate anche in
modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione
possono essere recuperate, su richiesta del dipendente
e compatibilmente con le esigenze di servizio, mediante riduzione giornaliera
dell'orario di lavoro ordinario oppurre attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative, purchè sia garantita la
funzionalità della istituzione scolastica con la presenza in servizio per
ciascun profilo professionale, del personale necessario soprattutto nei periodi
di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di
scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e
il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
ART. 15 - ORARIO INDIVIDUALE SU CINQUE GIORNI DEL
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Tenuto conto dello
svolgimento dell'attività scolastica, da ottobre a giugno l'orario settimanale
di lavoro del personale amministrativo può essere distribuito su cinque giorni.
Tale articolazione può essere adottata a seguito di richiesta e/o di esplicita disponibilità del personale interessato. Dovrà
essere garantita la presenza in servizio di almeno cinque unità di personale.
I recuperi
pomeridiani sono di norma programmati per almeno tre
ore consecutive ma, qualora esistano particolari esigenze di servizio, sarà
possibile articolare l'orario con periodi programmati non inferiori alle due
ore con tre rientri pomeridiani, previo accordo con il personale interessato e
senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. II giorno
libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso
di coincidente malattia o chiusura della scuola.
ART. 16 APERTURA DELLA SEGRETERIA AL
PERSONALE
Sarà garantito al
personale della scuola l'accesso agli
uffici di segreteria tutti i giorni lavorativi dalle ore 12 alle ore 13. Nei
casi d’urgenza sarà consentito l'accesso in qualsiasi ora previa autorizzazione
del D.S.G.A., salve le convocazioni d'ufficio per
esigenze di servizio.
ART. 17 - RIDUZIONE DELL'ORARIO Dl LAVORO
A 35 ORE SETTIMANALI
Al fine di definire puntualmente quanto
previsto per la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali dall'art.
52 del CCNI 31/08/99 e dall'art' 33 del CCNL 26/05/99 le parti firmatarie del
presente contratto concordano di incontrarsi per la stesura di un apposito articolato, in base al piano delle attività
formulato dal DSGA, entro la data del 15/09/03.
ART. 18 - ORARIO Dl LAVORO
DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
II personale
assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro
programmato per il titolare assente.
II Dirigente
scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi, può
autorizzare, su richiesta dell'interessato e
compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da
quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non
comporti la modifica dell'orario assegnato al rimanente personale. Anche a tale
personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi
per lo svolgimento di attività aggiuntive.
ART. 19 - CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto
delle attività che garantiscono il funzionamento dell'Istituto e nel rispetto
delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura
della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato
pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del
50% del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l'inizio dell'anno
scolastico e il 30 giugno, e del 75% per
quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto.
II personale che
non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani,
può chiedere di conteggiare, a compensazione:
-
giornate
di ferie o festività soppresse;
-
ore
di lavoro straordinario non retribuite;
-
ore
per la partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dall'Amministrazione
scolastica fuori dal proprio orario di
servizio.
Spetta al Direttore
dei servizi generali e amministrativi organizzare, in
relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro
non prestate dal dipendente che andrà effettuato entro il mese successivo alla
fruizione.
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA
SUCCURSALE
ART. 20 - CRITERI Dl ASSEGNAZIONE
Nell'assegnazione
del personale alla succursale, in base alle esigenze di servizio accertate,
connesse alle finalità ed agli obiettivi dell'istituzione scolastica si terrà conto:
a) della
disponibilità dichiarata dal personale;
b) di un'equa
distribuzione dei carichi di lavoro.
In mancanza
di disponibilità si ricorrerà al sorteggio ed alla rotazione sulla base della
graduatoria d'Istituto, ad iniziare dall'ultimo posizionato,
tenuto conto della idoneità all'assolvimento dei compiti da svolgere. Salvo
motivate esigenze di servizio, tale assegnazione verrà
mantenuta per l'intero anno scolastico.
PERMESSI, RITARDI, FERIE
ART.
21 - ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DELLE MANSIONI E
DEGLI ORARI DI SERVIZIO
Nell'assegnazione delle mansioni e
degli orari di servizio si terrà conto dei seguenti criteri:
- tipologia e necessità della Scuola;
- distribuzione equa del carico di lavoro;
- funzionalità con le esigenze di servizio
della scuola;
-
attitudini ed esigenze personali (con particolare riguardo ai beneficiari della
legge 104/92 e legge 1204/71 ) se compatibili con le esigenze
di servizio;
- flessibilità
- graduatoria d'Istituto.
ART. 22 PERMESSI
I permessi
di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di
servizio sono autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei
servizi generali e amministrativi. L'istanza deve
essere prodotta con anticipo di almeno un giorno. In caso di urgenza
l'istanza può essere prodotta anche nella stessa giornata di fruizione. La
mancata concessione deve essere debitamente motivata. Non è richiesta la
documentazione.
I permessi
complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero
anno scolastico.
L'interessato deve
presentare la richiesta scritta cui sarà data risposta in tempi utili ed il
recupero avverrà come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale..
ART. 23 - FERIE
Al fine di
contemperare !e esigenze di servizio con quelle
relative al godimento delle ferie estive da parte del personale si procederà
nel modo seguente:
Il personale
presenterà domanda scritta al Dirigente Scolastico entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro il
20 maggio dovrà essere redatto il piano delle ferie tenendo conto che dovrà
essere comunque garantita la presenza in servizio di
due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici. Se in base alle
preferenze espresse dal personale non
fosse garantita tale presenza minima e non si raggiungesse un accordo si
ricorrerà alla rotazione annuale.
Tale piano verrà comunicato al personale.
ART.24- ASSEMBLEA SINDACALE
Nel
caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da
parte di collaboratori scolastici in servizio sarà garantita la presenza di tre
unità lavorative (una unità per piano) nella sede centrale e di una unità per
piano nella succursale. In casi eccezionali il Dirigente Scolastico concorderà
con le RSU i servizi essenziali.
Per la individuazione
del personale tenuto al servizio si terrà conto dei seguenti criteri in ordine
prioritario: disponibilità, sorteggio (attuando comunque una rotazione).
FUNZIONI E ATTIVITA'
AGGIUNTIVE
ART. 25 -ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE
Entro il 30°
giorno dalla comunicazione dell'ufficio scolastico territorialmente competente
del numero di funzioni aggiuntive riconosciute alla scuola il Dirigente
Scolastico le assegnerà secondo l'ordine delle graduatorie compilate ai sensi
dell'allegato 7 del CCNI del 31/08/1999.
ART. 26 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE
L'individuazione
del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto
tiene conto dei seguenti criteri:
-
professionalità
accertata;
-
disponibilità
dichiarata da parte del personale in occasione della riunione di cui all'art. 9 del presente contratto.
Esse
dovranno essere attribuite con lettera d’incarico nella quale sono indicati l’oggetto, la durata, l’impegno orario e il
compenso.
ART. 27
- ATTIVITA' PRESTATA
OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO
L'eventuale orario aggiuntivo rispetto
a quello obbligatorio (straordinario)
sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi
disponibile all'inizio dell'anno scolastico mediante formale dichiarazione di
disponibilità.
L'interessato dichiara la propria
preferenza o per la retribuzione con compenso a carico del fondo d'istituto
preventivamente accantonato o per il recupero compensativo, fatte, comunque, salve le esigenze di servizio. Nel caso in cui nessun
lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro
straordinario, questo sarà ripartito in modo omogeneo tra tutto il personale
con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino in
particolari condizioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77 , 104/92 e tutta la
normativa vigente sull'handicap.
Il tempo orario prestato in eccedenza
al normale orario lavorativo per esigenze di servizio deve essere preventivamente
autorizzato dal D.S.G.A. in un registro dove sarà indicato: il nome del
dipendente interessato, il giorno, le ore, il motivo e la firma del D.S.G.A.
In
particolare, in caso di assenze del personale ATA non
coperte da nomina di supplenti, per brevi periodi, si concorderà con il
personale disponibile l'effettuazione di servizio straordinario da retribuire
o, a richiesta, da recuperare ovvero il riconoscimento della intensificazione
della prestazione lavorativa. Per i collaboratori scolastici
la sostituzione di ogni assente comporterà un aggravio di un’ora di
lavoro intensivo e di un’ora e mezza di lavoro straordinario da retribuire col
fondo d'Istituto preventivamente accantonato, oppure da recuperare con ore
compensative in caso d'esaurimento di quest'ultimo.
PARTE TERZA
PERSONALE DOCENTE UTILIZZATO IN
ALTRI COMPITI.
ART. 28 - INDIVIDUAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI
Il Dirigente
Scolastico, in conformità al
contratto o al decreto di utilizzazione in altri compiti prodotti dal CSA, anche in
funzione della realizzazione del P.O.F., renderà noti detti compiti mediante
pubblicazione all'Albo.
ART. 29 - CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE
L'orario, la
sua articolazione e le modalità di svolgimento del
lavoro di questa particolare categoria di docenti dovranno tenere conto:
§ della efficacia nello svolgimento dei
compiti assegnati;
§ delle esigenze del docente.
L'orario
di lavoro è regolato dalla normativa in materia.
Il
"docente utilizzato in altri compiti" potrà presentare
progetti, partecipare alla loro realizzazione, in relazione
ai compiti previsti dal decreto di utilizzazione, seguire corsi di aggiornamento.
ART. 30 - ORARIO DI LAVORO
L'orario
settimanale di servizio è, di norma, di 36 ore settimanali, articolate in 6 ore
giornaliere continuative per 6 giorni la settimana.
I criteri
generali di:
§
articolazione
dell'orario,
§
orario
di entrata,
§
orario
di uscita,
§
eventuale
incremento o decremento orario giornaliero o settimanale,
§
modalità
del recupero delle ore di lavoro,
§
ogni
altro elemento di flessibilità compatibile con le norme,
sono
oggetto di accordo successivo tra il
Dirigente Scolastico e la rappresentanza
R.S.U.
Comunque
sia articolato l'orario di lavoro, il numero di ore giornaliero non potrà
eccedere le 9 ore ed il numero di ore continuative non potrà eccedere le 6 ore.
Il
"docente utilizzato in altri compiti" potrà, fatta
salva l'efficacia del servizio e naturalmente la normativa, avere un
orario di lavoro articolato con flessibilità, concordata con il Dirigente
Scolastico, sia su base settimanale che plurisettimanale.
ART. 31- ORARIO FLESSIBILE
L'orario ordinario di lavoro giornaliero
e/o settimanale potrà. su richiesta del dipendente,
subire modifiche, anticipando o posticipando il proprio orario di servizio
utilizzando l'istituto della flessibilità così come previsto dal CCNI art. 52
comma 2.
Qualunque sia l'eventuale grado di flessibilità giornaliera e/o
settimanale, l'orario di servizio dovrà essere programmato, autorizzato e
formalizzato dal D.S..
Il calendario stabilito dovrà essere osservato dal personale che ne
usufruisce e, qualora al medesimo sorgano nuove esigenze, lo stesso potrà
subire modifiche da sottoporre a nuova autorizzazione.
a) Dovrà
essere garantito un numero minimo di ore continuative
antimeridiane
b) Le
ore eventualmente non svolte dovranno
essere recuperate secondo il calendario programmato e autorizzato.
c) Potranno
essere svolte, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e tenuto conto
delle esigenze di servizio, ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore la settimana. Tali ore potranno anche essere
accantonate per recuperi e permessi.
ART. 32 - ORARIO PLURISETTIMANALE
E' possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio, analogamente a quanto stabilito dall'art.
52, comma 3 del CCNI per il personale ATA. Tale modalità
organizzativa può attuarsi sulla base della accertata disponibilità del
personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza
rispetto all'orario d'obbligo, preventivamente autorizzato, cumulate anche in
modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione
possono essere recuperate, su richiesta del dipendente
e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione
delle attività didattiche. Il docente potrà formulare proposte di piani orari plurisettimanali, incrementando il monte ore settimanale in
periodi di maggiore intensità del lavoro didattico, fermo restando che:
·
il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di
42 ore per non più di 3 settimane continuative e per non più di 13 settimane nell'anno
scolastico;
·
le forme di recupero nei periodi di minor carico di
lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di
lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
ART. 33 - ORARIO INDIVIDUALE SU CINQUE GIORNI
Tenuto conto dello svolgimento
dell'attività scolastica, l'orario settimanale di lavoro del docente può essere
distribuito su cinque giorni. Tale articolazione deve essere adottata a seguito
di richiesta e/o di esplicita disponibilità del
docente interessato. I recuperi pomeridiani sono di norma
programmati per almeno tre ore consecutive ma, qualora esistano
particolari esigenze di servizio, sarà possibile articolare l'orario con
periodi programmati non inferiori alle due ore, previo accordo con il personale
interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per altri dipendenti.
II giorno libero feriale si intende comunque goduto
anche nel caso di coincidente malattia o chiusura della scuola.
ART. 34 - PERMESSI, RITARDI, FERIE
Fatto salvo quanto stabilito dai quattro articoli precedenti (30,31,32,33),
per permessi, ritardi e ferie
valgono le stesse norme stabilite per il personale A.T.A.
Cagliari, 12/06/2003.
Letto, approvato e sottoscritto:
La R.S.U.: Il Dirigente Scolastico:
Dott.ssa M.Piera
Santona Prof. Antonio Dimitri