Riportiamo qui le norme di riferimento (per i dirigenti scolastici e per i docenti) relative alla formazione delle cattedre (ordinarie o orario interne, anche se ormai, col completamento a 18, sembrerebbero essere di fatto tutte cattedre orario interne). Le due norme fondamentali sono:
art. 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289
art. 22 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (comma 4)
Da quest'ultimo, in particolare, emerge in modo inequivoco che il docente non è tenuto ad accettare cattedre oltre le 18 ore.
Legge n. 289/2002 (27 dicembre 2002)
Art. 35
Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
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Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
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- Le dotazioni organiche .... sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato .........
- Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
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